Regolamento›Capo II
Art. 151
In vigore dal 12 ago 1904
Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.
Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-151