RegolamentoCapo II

Art. 152

In vigore dal 12 ago 1904
Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale. Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-152

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