Regolamento›Capo II
Art. 152
57 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.
Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-152