RegolamentoCapo II

Art. 154

In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.
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