Regolamento›Capo II
Art. 153
In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.
L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.
Il prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-153