Regolamento›Capo II
Art. 147
In vigore dal 12 ago 1904
Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-147