Art. 147
RegolamentoCapo II

Art. 147

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In vigore dal 12 ago 1904
Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-147