Disciplinare
Art. 9
In vigore dal 1 dic 1900
I cavi sotterranei dovranno essere collocati entro un canale di buoni mattoni disposti a semplice filare di cui due orizzontali e due verticali, semplicemente addossati senza collegamenti in malta. Nella posa dei cavi medesimi si procurerà di mantenerli ad una distanza minima dalle condotte d'acqua e di gaz che non sia inferiore ad un metro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-9