Disciplinare

Art. 9

In vigore dal 1 dic 1900
I cavi sotterranei dovranno essere collocati entro un canale di buoni mattoni disposti a semplice filare di cui due orizzontali e due verticali, semplicemente addossati senza collegamenti in malta. Nella posa dei cavi medesimi si procurerà di mantenerli ad una distanza minima dalle condotte d'acqua e di gaz che non sia inferiore ad un metro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo