Disciplinare

Art. 12

In vigore dal 1 dic 1900
Le linee dì servizio saranno divise in un sufficiente numero di sezioni tra loro elettricamente separate rispetto la rotella del trolley, ma congiunte lateralmente mediante un cordone isolato comprendente nel suo circuito un piombo fusibile ed un interruttore a mano, collocati entro una scatola in ghisa assicurata ad un palo di sostegno. In ciascun termine di sezione verrà impiantato un parafulmine di linea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-12

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