Disciplinare
Art. 11
In vigore dal 1 dic 1900
Nel collocamento dei conduttori aerei la Società concessionaria deve uniformarsi alle. prescrizioni contenute nel decreto delle poste e telegrafi in data 24 giugno 1892, numeri 8610-10001, ed a tutte le altre disposizioni che sono o saranno emanate a garanzia del funzionamento delle reti telegrafiche e telefoniche.
Per evitare i danni che possono derivare da eventuali rotture delle linee telegrafiche o telefoniche, che attraversano superiormente i fili di servizio delle tramvie, saranno adattate delle protezioni con bacchette di legno isolate applicate con speciali modalità secondo i casi, ovvero con altri sistemi che all'atto pratico si ritenessero più convenienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-11