Disciplinare

Art. 14

In vigore dal 1 dic 1900
Le vetture motrici avranno a vuoto il peso di 77 circa e saranno munite di due motori della potenza non inferiore a 25 cavalli agenti separatamente sopra un asse mediante ingranaggio a semplice riduzione. Saranno provvedute di tutti gli accessoria elettrici e principalmente di due regolatori di marcia, di due interruttori di sicurezza automatici, di valvole fusibili, di scatole di resistenza, di parafulmini, asta e rotella di contatto. I cordoni metallici dei diversi circuiti saranno isolati e raccolti entro una robusta guaina isolante che verrà collocata sotto i sedili, che per questo saranno chiusi verso l'interno delle vetture con una parete continua in legno. L'illuminazione delle vetture motrici sarà fatta con cinque lampade da 16 candele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-14

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Art. 14 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo