Disciplinare

Art. 18

In vigore dal 1 dic 1900
In aggiunta ai tipi del progetto, già prodotti, la Società dovrà presentare per la definitiva approvazione ed entro due mesi dalla data del decreto reale di autorizzazione i tipi dettagliati delle vetture motrici e rimorchiate modificate o nuove al Regio Ispettorato generale, Esercizio delle Strade farrate, per l'ordinario tramite della Prefettura competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-18

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Art. 18 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo