Disciplinare

Art. 20

In vigore dal 1 dic 1900
Dovranno presentarsi allo stesso Regio Ispettorato, Circolo di Napoli, i capitolati d'oneri pel materiale elettrico delle vetture tanto motrici che rimorchiate nuove. La Società da appositi suoi delegati dovrà far vigilare la costruzione del materiale rotabile. Ove lo ritenga necessario, il Regio Ispettorato generale delle Strade ferrate si riserva di vigilare anch'esso nelle officine costruttrici, se nazionali la costruzione delle vetture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-20

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Art. 20 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo