Disciplinare
Art. 25
In vigore dal 1 dic 1900
Fino a disposizione contraria le piattaforme anteriori delle vetture motrici sono riservate ai guidatori e quindi non possono prendervi posto i passeggieri.
Il numero di passeggieri che può prendere posto sulle piattaforme anteriori delle vetture rimorchiate sulle linee con pendenza uniforme superiore al 5 per cento, verrà all'atto pratico determinato dal Regio Ispettorato delle Strade ferrate, Circolo di Napoli, in modo da lasciare un posto conveniente per il frenatore speciale di queste vetture.
La modificazione o l'annullamento di tali disposizioni sono di competenza del Regio Ispettorato generale, esercizio delle Strade ferrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-25