Disciplinare
Art. 29
In vigore dal 1 dic 1900
Quando, a termine dei rispettivi Capitolati d'oneri, la Società procederà colle singole Imprese fornitrici e costruttrici alle prove e verifiche del funzionamento dei meccanismi in officina, a quelle per gli isolamenti delle linee, dei cavi e delle vetture ne darà avviso al Regio Ispettorato delle Strade ferrate, Circolo di Napoli, affinché questo possa praticamente riconoscere le buone condizioni degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-29