Disciplinare
Art. 32
In vigore dal 1 dic 1900
Al Regio Ispettorato generale, Esercizio delle Strade ferrate, spetta la facoltà di modificare o di aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della pubblica sicurezza e della regolarità dell'esercizio, restando obbligata la Società ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti gli eventuali miglioramenti che venissero prescritti dall'Autorità governativa, sia pel migliore andamento del servizio, sia in seguito a progressi in materia di trazione elettrica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-32