Disciplinare

Art. 34

In vigore dal 1 dic 1900
La Società sarà obbligata alla osservanza delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, sull'impianto di trasmissioni a distanza per uso industriale e del relativo regolamento approvato con regio decreto 25 ottobre 1895, n. 642, nella legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche, nonché di quelle altre disposizioni in vigore o che venissero emanate in ordine alle tramvie elettriche ed ai regolamenti che ne disciplinassero l'applicazione. Inoltre la Società è obbligata all'osservanza delle disposizioni relative alle ferrovie a vapore, che sono applicabili al caso e specialmente all'osservanza del regolamento 10 marzo 1881, n. 124; sulla polizia stradale, del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, sulla polizia delle Strade ferrate e relativa appendice 8 gennaio 1899, n. 4, e nelle relative istruzioni per l'applicazione, approvate con decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240 A; nonché del regolamento pel sindacato e sorveglianza governativa nell'esercizio delle Strade ferrate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-34

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Art. 34 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo