Disciplinare

Art. 39

In vigore dal 1 dic 1900
A garanzia degli obblighi che la Società si assume verso lo Stato, essa dovrà prima dell'apertura all'esercizio fare un deposito cauzionale di lire 59,250.00, corrispondente all'1.50 per cento della spesa preventiva per lo impianto, in cartelle di rendita del Debito pubblico o in altri titoli dello Stato. Metà di tale deposito sarà restituito, qualora nulla osti, dopo il collaudo, l'altra metà resterà a garanzia degli obblighi assunti dalla Società relativamente all'esercizio. Qualora l'Amministrazione dello Stato dovesse valersene per eseguire lavori urgenti, omessi dalla Società concessionaria, questa dovrà riportare al completo il deposito stesso entro otto giorni dall'invito avutone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-39

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