Art. 2

In vigore dal 1 dic 1900
Per le spese di sorveglianza governativa sulle dette linee tramviarie la Società verserà nelle casse dello Stato un annuo contributo di lire venti per chilometro a partire dalla data di apertura all'esercizio pubblico a trazione elettrica delle lime in applicazione dell' della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 agosto 1900. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1900. Reg. 225. Atti del Governo a f. 159. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO. Branca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo