Art. 2
In vigore dal 1 dic 1900
Per le spese di sorveglianza governativa sulle dette linee tramviarie la Società verserà nelle casse dello Stato un annuo contributo di lire venti per chilometro a partire dalla data di apertura all'esercizio pubblico a trazione elettrica delle lime in applicazione dell' della citata legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1900.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1900.
Reg. 225. Atti del Governo a f. 159. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Branca.
Storico versioni
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