Disciplinare
Art. 31
In vigore dal 1 dic 1900
Il contributo chilometrico che la Società deve versare al Regio Governo, a partire dalla data di apertura allo esercizio delle linee, per la sorveglianza governativa dello esercizio sarà di lire venti per chilometro e per anno, giusta il disposto dell'art.12 della legge 27 dicembre 1896.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-31