Disciplinare

Art. 28

In vigore dal 1 dic 1900
Espletata la costruzione di una o più linee e degli impianti fissi occorrenti, la Società farà domanda alla Regia Prefettura di Napoli perché ne venga eseguita la visita di ricognizione onde vedere se ed a quali condizioni possano essere aperte al pubblico servizio. La Regia Prefettura nominerà apposita Commissione composta del regio ispettore capo del Circolo di Napoli, dell'ingegnere capo del Genio Civile pure di Napoli e di un ingegnere delegato da ciascuna delle Amministrazioni proprietarie delle strade sulle quali si svolgono le linee in quistione. A detta Commissione dovrà aggregarsi, con voto consultivo, un funzionario dei Regi Telegrafi dello Stato. La Commissione in unione ed in contraddittorio del direttore della Società formerà il relativo verbale di visita che verrà trasmesso alla Regia Prefettura per le sue determinazioni relativamente all'apertura delle linee al pubblico servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-28

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Art. 28 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo