Disciplinare

Art. 15

In vigore dal 1 dic 1900
Le vetture motrici saranno provviste di freno a pattini manovrabili a mezzo di un volante, di un freno a ceppi con trasmissione a catena, del freno elettrico manovrabile col regolatore e di una disposizione adatta per dare la controcorrente. Questi freni saranno tutti alla portata del guidatore, che da solo sarà destinato alla loro manovra, finché si tratta di linee con pendenze uniformi non superiori al 5 per cento. Le vetture motrici saranno munite di due sabbiere che spargeranno la sabbia sopra una sola rotaia del binario. La manovra delle sabbiere sarà fatta mediante un bottone che il guidatore premerà col piede, ovvero mediante una leva a portata della mano del guidatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-15

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Art. 15 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo