Disciplinare

Art. 17

In vigore dal 1 dic 1900
Le velocità dei treni non potranno superare 12 km. all'ora nell'interno della città ed abitati, e 20 km. all'ora sulle linee provinciali disabitate. Tali velocità potranno all'atto pratico essere ridotte e modificate fino anche a ridurle a quella del passo di uomo a semplice giudizio del Regio Ispettorato delle Strade ferrate, Circolo di Napoli, in tutti quei tratti di linea dove tale provvedimento sarà ritenuto necessario nello interesse della sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo