Disciplinare
Art. 17
In vigore dal 1 dic 1900
Le velocità dei treni non potranno superare 12 km. all'ora nell'interno della città ed abitati, e 20 km. all'ora sulle linee provinciali disabitate. Tali velocità potranno all'atto pratico essere ridotte e modificate fino anche a ridurle a quella del passo di uomo a semplice giudizio del Regio Ispettorato delle Strade ferrate, Circolo di Napoli, in tutti quei tratti di linea dove tale provvedimento sarà ritenuto necessario nello interesse della sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-17