Disciplinare

Art. 4

In vigore dal 1 dic 1900
Le fermate, gli scambi e le estremità in generale dei binari potranno essere collocate sopra pendenze sino a quelle di venti millimetri a metro, salvo casi speciali pei quali il Regio Ispettorato delle Strade ferrate ritenga necessario di prescrivere pendenze minime. Gli estremi della linea debbono essere dotati almeno di un doppio binario con gli opportuni collegamenti per le manovre in relazione alla composizione dei treni ed alle modalità di servizio. Il Regio Ispettorato delle Strale ferrate, Circolo di Napoli, prescriverà il maggior numero ed anche la diversa disposizione degli scambi previsti per gli incroci, lungo le diverse linee, a seconda lo giudicherà necessario all'atto pratico in relazione al massimo servizio che verrà attivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Col quale si stabiliscono nuove disposizioni relative agli esami delle Scuole secondarie. — Testo vigente | Portale Normativo