Disciplinare
Art. 5
In vigore dal 1 dic 1900
La linea di massima sporgenza del materiale mobile dovrà distare non meno di m. 0.80 dagli ostacoli alti più di m. 1.20 e dovranno osservarsi tutte le altre prescrizioni per le distanze stabilite dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561.
Qualora in dati punti tali prescrizioni non potessero essere osservate per le condizioni locali, le quali non permettano di lasciare un capo strada di m. 1.4 per il carreggio ordinario, dovrà essere richiesta speciale autorizzazione governativa.
Negli scambi nuovi o tronchi di linee da costruirsi in aggiunta a quelli esistenti, l'interbinario non potrà in nessun caso essere minore di m. 1.30. Tale prescrizione sarà egualmente tenuta presente quando si procederà al rifacimento dei binari attualmente esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-5