Statuto
Art. 30
In vigore dal 22 gen 1898
I posti di fondazione Maria Luigia sono conferiti dal comitato direttivo del collegio Sant' Agostino come dal relativo statuto approvato col regio decreto 20 ottobre 1895 e secondo le norme dell' di detto statuto che è del seguente tenore:
«I posti saranno conferiti a giovinette nobili e povere ed in loro mancanza a giovinette di civile condizione povere, appartenenti a famiglie della provincia di Piacenza, le quali abbiano raggiunto il sesto e non superato il decimo anno di età. A parità di titoli saranno preferite le figlie di genitori resisi benemeriti del paese in qualsiasi maniera. Per eccezione al limite di età, da dieci anni, potranno essere ammesse al concorso anche giovanette che abbiano superato tale età, qualora siano allieve interne del collegio, vi abbiano dato prova di buona condotta e di studi ed in esse concorrano le condizioni indicate nella prima parte di questo articolo.»
I posti di altre fondazioni verranno conferiti secondo le speciali e relative norme di fondazione, le quali però dovranno uniformarsi a tutte le norme generali del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-30