Statuto
Art. 4
In vigore dal 22 gen 1898
La direzione ed amministrazione del collegio è affidata ad un comitato direttivo composto di sette membri elettivi scelti:
due dal consiglio provinciale di Piacenza;
due dal consiglio comunale di Piacenza;
due dai parenti delle alunne interne;
uno dalla cassa di risparmio di Piacenza.
Ogni biennio escono di ufficio quattro commissari e cioè uno degli eletti dai consigli comunale e provinciale e dai parenti e il commissario eletto dalla cassa di risparmio.
I commissari uscenti di ufficio sono rieleggibili.
L'ufficio dei commissari è gratuito e per nessun titolo potranno ricevere assegnamenti o rimunerazioni dalla amministrazione del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-4