Statuto

Art. 4

In vigore dal 22 gen 1898
La direzione ed amministrazione del collegio è affidata ad un comitato direttivo composto di sette membri elettivi scelti: due dal consiglio provinciale di Piacenza; due dal consiglio comunale di Piacenza; due dai parenti delle alunne interne; uno dalla cassa di risparmio di Piacenza. Ogni biennio escono di ufficio quattro commissari e cioè uno degli eletti dai consigli comunale e provinciale e dai parenti e il commissario eletto dalla cassa di risparmio. I commissari uscenti di ufficio sono rieleggibili. L'ufficio dei commissari è gratuito e per nessun titolo potranno ricevere assegnamenti o rimunerazioni dalla amministrazione del consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo