Statuto
Art. 6
In vigore dal 22 gen 1898
Compiuta la votazione, qualunque sia il numero delle schede deposte nell'urna, i tre assistenti alla votazione procedono allo spoglio delle stesse e proclamano eletto quello che raccolse maggior numero di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-6