Statuto

Art. 9

In vigore dal 22 gen 1898
Nella prima quindicina di gennaio di ogni biennio, e cioè alla installazione dei commissari nuovi eletti, il comitato elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-9

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