Statuto
Art. 5
In vigore dal 22 gen 1898
Ogni biennio nella prima quindicina di dicembre si procede dai parenti delle alunne alla nomina del commissario ad essi deferita.
A tale uopo il genitore che esercita la patria potestà o il tutore di ciascuna delle alunne interne convittrici, per l'anno in corso, è invitato alla apposita riunione che è indetta dal comitato ed alla quale assistono un delegato del consiglio provinciale scolastico e due membri del comitato, tenendosi la presidenza dal presidente del comitato, se presente, o dal decano fra i tre assistenti.
Il genitore o il tutore elettore dispone di un sol voto qualunque sia il numero delle figlie o pupille che tiene in collegio, e può mandare la propria scheda anche in busta suggellata in modo da lasciar mantenuto il segreto del voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-5