Statuto

Art. 3

In vigore dal 22 gen 1898
Le rendite del collegio sono: a) gli assegni fissi di complessive annue lire 4,000 stabiliti con le deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873; b) il concorso annuo che vien dato dalla locale cassa di risparmio; c) i proventi delle rette delle alunne interne, sia che queste rette vengano pagate dalle alunne; o sia che derivino o dall'assegno governativo di ottomila lire annue, concesso per la creazione di venti posti gratuiti, o dal lascito di Maria Luigia o da altri legati; d) le tasse mensili pagate dalle alunne esterne; e) le tasse mensili per insegnamenti speciali; f) i lasciti e le donazioni eventuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-3

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Art. 3 Che modifica alcune norme e disposizioni dello statuto organico del collegio femminile di Sant'Agostino in Piacenza. — Testo vigente | Portale Normativo