Statuto
Art. 3
In vigore dal 22 gen 1898
Le rendite del collegio sono:
a) gli assegni fissi di complessive annue lire 4,000 stabiliti con le deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873;
b) il concorso annuo che vien dato dalla locale cassa di risparmio;
c) i proventi delle rette delle alunne interne, sia che queste rette vengano pagate dalle alunne; o sia che derivino o dall'assegno governativo di ottomila lire annue, concesso per la creazione di venti posti gratuiti, o dal lascito di Maria Luigia o da altri legati;
d) le tasse mensili pagate dalle alunne esterne;
e) le tasse mensili per insegnamenti speciali;
f) i lasciti e le donazioni eventuali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-3