Statuto
Art. 7
In vigore dal 22 gen 1898
Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non potranno nel tempo stesso far parte del comitato.
Avverandosi il caso di nomine colpite da tale incompatibilità, il più anziano di nomina e, in difetto di tale anzianità, il più anziano d'età esclude il meno anziano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-7