Statuto
Art. 25
In vigore dal 22 gen 1898
Non possono essere ammesse come alunne interne quelle giovanette che, al momento del loro ingresso in collegio, non abbiano raggiunto il sesto anno d'età o che abbiano superato il decimo.
Il comitato per altro può ammettere anche, come alunne interne a pagamento, quelle giovanette che pur avendo superato il decimo anno di età, o per attestati di altri istituti di educazione civile di pari grado o per esame subito al collegio risultassero abili ad essere inscritte a quella classe cui, per ragione della età e tenuto conto di studi regolari, avrebbero potuto appartenere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-25