Statuto

Art. 26

In vigore dal 22 gen 1898
Per i limiti di età delle alunne esterne si applicano le stesse norme stabilite per alunne interne. Si ammetteranno però alunne esterne di età inferiore ai sei anni quando venga istituito nel collegio il giardino d'infanzia; ed in via di eccezione potranno essere ammesse, siccome esterne, fanciulle di cinque anni che abbiano nel collegio sorelle maggiori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-26

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