Statuto

Art. 27

In vigore dal 22 gen 1898
Le domande di ammissione sia per alunne interne convittrici sia per alunne esterne debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate: a) dall'attestato di nascita; b) dall'attestato di subita vaccinazione; c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza; d) dall'attestato degli studi fatti se l'alunna richiedente è di età superiore ai sei anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-27

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