Statuto

Art. 32

In vigore dal 22 gen 1898
Le alunne interne od esterne sono allontanate dal collegio, e quelle a posti gratuiti perdono il posto, se commettono gravi mancanze, se cadono in malattie incurabili o tali da renderne intollerabile la compagnia, o se le rispettive famiglie ritardano di sei mesi il pagamento delle somme che trimestralmente debbono essere pagate o rimborsate al collegio. Incorre ugualmente nella perdita del posto gratuito l'alunna che per qualsiasi causa dovesse o volesse ripetere un anno scolastico o presentandosi ad esami pubblici di licenza elementare, complementare o normale fosse rimandata anche alla prima prova di riparazione. L'alunna che ha perduto un posto gratuito non può più aspirare al godimento di altro posto gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-32

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