Statuto

Art. 33

In vigore dal 22 gen 1898
Gli aventi la patria podestà o la tutela delle fanciulle ammesse come interne al collegio, faranno in carta bollata atto di elezione di domicilio in Piacenza e di regolare obbligazione di pagare, in quattro uguali rate trimestrali, la retta di annue lire 400, le somme che il collegio spendesse per l'alunna, le tasse per i corsi facoltativi cui l'alunna si inscrivesse, non che la somma di lire 70 annuali per uso del letto e biancheria da tavola, per abbonamento alla lavatura e stiratura di tutta la biancheria, per la cura dentistica, per eventuali visite mediche e chirurgiche e per medicinali, escluse le spese di gravi malattie. Se trattasi di alunne ammesse a posti gratuiti, l'atto di sottomissione, ommesso l'obbligo del pagamento della retta, conterrà invece l'obbligazione di rimborsare quelle tasse che colpissero la somma delle 400 lire di retta. Non sono ammesse per nessun titolo riduzioni sulla misura della retta e della quota di abbonamento e sulle somme che il collegio spendesse per l'alunna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-33

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