Statuto
Art. 29
In vigore dal 22 gen 1898
Allorquando si fa vacante un posto di fondazione governativa il comitato direttivo bandisce il concorso, che nei casi ordinari deve rimanere aperto almeno 30 giorni, quindi, a concorso chiuso, prende in esame le domande e i titoli dalle concorrenti presentati e fa al Ministero della pubblica istruzione motivata proposta dei conferimenti, trasmettendo anche l'elenco dei titoli delle altre concorrenti non proposte.
La nomina a tali posti è fatta dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-29