Statuto

Art. 34

In vigore dal 22 gen 1898
Tutte le alunne interne dovranno esser provviste del corredo che verrà determinato dai regolamenti, e dovranno provvedere ai propri indumenti ed alle sostituzioni di quelle parti del corredo, che venissero a deperire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-34

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