Statuto
Art. 34
In vigore dal 22 gen 1898
Tutte le alunne interne dovranno esser provviste del corredo che verrà determinato dai regolamenti, e dovranno provvedere ai propri indumenti ed alle sostituzioni di quelle parti del corredo, che venissero a deperire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-34