Statuto
Art. 27
27 / 35In vigore dal 22 gen 1898
Le domande di ammissione sia per alunne interne convittrici sia per alunne esterne debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate:
a) dall'attestato di nascita;
b) dall'attestato di subita vaccinazione;
c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza;
d) dall'attestato degli studi fatti se l'alunna richiedente è di età superiore ai sei anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-27