Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 22 gen 1898
Le domande di ammissione sia per alunne interne convittrici sia per alunne esterne debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate: a) dall'attestato di nascita; b) dall'attestato di subita vaccinazione; c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza; d) dall'attestato degli studi fatti se l'alunna richiedente è di età superiore ai sei anni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-27