Statuto
Art. 21
In vigore dal 22 gen 1898
L' istruzione che viene impartita comprende tutto l'insegnamento elementare prescritto dalle leggi dello Stato e questi altri insegnamenti: religione, lingua e letteratura italiana, storia e geografia, doveri e diritti, aritmetica, geometria e contabilità di famiglia, elementi di scienze fisiche e naturali, di agronomia, di igiene, di pedagogia, lavori femminili, ricamo, disegno e ornato, lingua francese ed esercizi ginnici.
Oltre i sovradetti insegnamenti vi saranno esercizi pratici di guardaroba e di cucina ed applicazioni di lavoro manuale.
Gli insegnamenti, che si danno nel collegio, si dividono nei tre gradi: elementare, complementare e superiore: il primo della durata di cinque anni, il secondo di tre anni, il terzo pure di tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-21