Statuto
Art. 16
In vigore dal 22 gen 1898
Il presidente:
a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del comitato, le convoca e le presiede;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal comitato quando non ne sia stato dato incarico particolare a qualche commissario;
c) dirige la corrispondenza e la firma;
d) provvede a che siano osservati lo statuto, i regolamenti e gli ordini di servizio;
e) sorveglia l'andamento generale del collegio sia per la parte didattica e di educazione, sia per la parte amministrativa;
f) rappresenta il collegio davanti alle autorità e davanti ai magistrati in giudizio;
g) firma i mandati e stipula i contratti;
h) sospende in caso d'urgenza gli insegnanti, gli impiegati e gli inservienti e così pure in caso di urgenza prende sotto la propria responsabilità tutte le misure contingibili e precauzionali che fossero di spettanza del comitato, salvo a riferire al comitato stesso, entro sei giorni, sopra ogni provvedimento da lui preso d'urgenza e provocarne la ratificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-16