Statuto

Art. 18

In vigore dal 22 gen 1898
Il segretario: a) redige i verbali delle sedute del comitato e dopo approvati li riproduce sopra l'apposito registro e li fa controfirmare dal presidente; b) tiene la corrispondenza; c) tiene il registro del personale del collegio e del conferimento dei posti gratuiti; d) controfirma gli avvisi di concorso e di asta, ed i manifesti d'apertura dei corsi annuali; e) compila ogni anno una relazione sull'andamento del collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-18

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Art. 18 Che modifica alcune norme e disposizioni dello statuto organico del collegio femminile di Sant'Agostino in Piacenza. — Testo vigente | Portale Normativo