Statuto
Art. 19
In vigore dal 22 gen 1898
Spetta all'economo di vegliare all'andamento economico-amministrativo del collegio, preparare i mandati secondo le prescrizioni del bilancio preventivo, mantenere in regola l'inventario delle proprietà del collegio, curare la manutenzione e le eventuali sostituzioni o provviste di mobili, sorvegliare a tutte le provviste che si fanno dal collegio, preparare i progetti di bilanci preventivi, formare i conti annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-19