Statuto
Art. 25
25 / 35In vigore dal 22 gen 1898
Non possono essere ammesse come alunne interne quelle giovanette che, al momento del loro ingresso in collegio, non abbiano raggiunto il sesto anno d'età o che abbiano superato il decimo.
Il comitato per altro può ammettere anche, come alunne interne a pagamento, quelle giovanette che pur avendo superato il decimo anno di età, o per attestati di altri istituti di educazione civile di pari grado o per esame subito al collegio risultassero abili ad essere inscritte a quella classe cui, per ragione della età e tenuto conto di studi regolari, avrebbero potuto appartenere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-05;385#art-s-25