RegolamentoCapo VIII

Art. 77

In vigore dal 19 nov 1895
Le navi provenienti da paesi non soggetti a trattamenti sanitari, se la traversata fu incolume e non abbiano avuto comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di regola poste in libera pratica, appena il capitano sia stato interrogato, a sensi dell' articolo precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-77

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Art. 77 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo