RegolamentoCapo VIII

Art. 81

In vigore dal 19 nov 1895
Abbenchè il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l'Ufficio di porto ne sospenderà la ammissione a pratica ogni qualvolta risulti una fra le seguenti circostanze: 1° che il numero delle persone esistenti a bordo non concordi con quello segnato sulla patente e sul ruolo di equipaggio; 2° che la patente non sia a stampa, o vi si rivelino cancellature, raschiature od alterazioni, oppure non corrisponda alle dichiarazioni del capitano; 3° che risultino alterazioni nella salute di qualche persona a bordo; 4° che il carico sia tutto od in parte composto di sostanze sospette di compromettere la salute pubblica, come stracci non confezionati secondo le ordinanze ministeriali o effetti di uso sudici; 5° che le condizioni igieniche della nave non siano soddisfacenti; 6° che nella traversata siasi verificato qualche caso di malattia dubbia o di morte, o se risulti di comunicazioni sospette avute nella traversata; 7° che vi sia grande agglomeramento di persone condizioni poco soddisfacenti di nettezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-81

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Art. 81 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo