Regolamento›Capo VIII
Art. 82
In vigore dal 19 nov 1895
Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dall' articolo precedente l' ufficiale di porto, mentre sospenderà la pratica, farà visitare la nave dal medico di porto, il quale, quando riscontri qualche pericolo per la pubblica salute, redigerà apposita relazione della visita, da trasmettersi immediatamente al Prefetto, a cura dell'ufficiale suddetto, occorrendo per telegrafo, per le opportune istruzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-82