Regolamento›Capo VIII
Art. 87
In vigore dal 8 set 1910
Ogni nave che arrivi con patente brutta o da località contemplata dalle ordinanze di sanità marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sarà sottoposta alle misure in ogni speciale caso prescritte dal presente regolamento e dalle ordinanze in vigore.
Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-87