RegolamentoCapo VIII

Art. 91

In vigore dal 19 nov 1895
Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure sanitario a norma del presente regolamento o di ordinanze in vigore, potranno, senza prendere libera pratica, fare operazioni di carico o scarico di merci, ed anche di passeggieri, assoggettandosi a tutte quelle misure di precauzione che saranno ritenute necessarie per evitare altri rapporti. Nel caso di sbarco di passeggieri si dovrà però richiedere speciale autorizzazione al Prefetto, che la concederà solo su parere del medico provinciale. I passeggieri e gli oggetti sbarcati saranno soggetti alle misure sanitarie prescritte per il caso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-91

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Art. 91 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo